Thursday, December 4, 2014

Dicembre 2012 - Finalmente la legge per fruire del congedo parentale ad ore

I mesi passano...

L'email che avevo ricevuto da "burocrazia diamoci un taglio" recitava
Sarà nostra cura inviarLe una e-mail non appena saranno pubblicati sulle nostre pagine web report e casi.

Questo congedo parentale ad ore si fara' o no?

L'email successiva non arrivo', ma infine il report, con altri utilissimi suggerimenti dei cittadini implementati, lo ho trovato pubblicato qui

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/977934/semplifica_italia_dalle_norme_al_risultato_paparo_forumpa2012.pdf

Quando che l'11 dicembre 2012 credo quasi ai miracoli!! Arriva un decreto legge, il Dl 216/2012

Il congedo parentale ad ore si fa!!!
La nostra italia si puo' migliorare, EVVIVA!

In realta' non tanto fu la mia richiesta, ma la necessaria attuazione di una direttiva europea, la 2010/18/Ue.
Non farlo avrebbe portato ad antipatiche sanzioni da parte dell'europa....
Ma non importa perche' lo hanno fatto, importa che lo hanno fatto !!
Brindiamo ad un 2013 che inizia in positivo :)
e alle modifiche apportate al congedo parentale sul articolo 32 del Dlgs 151/2001.
dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 

Numerose testate, offline e online, plaudono all'iniziativa.
Ecco ad esempio un estratto da Il Sole 24 ore
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-12-31/congedo-parentale-utilizza-anche-064139.shtml

L'altra modifica legislativa è quella operata dalla legge di stabilità, che ha recepito le modifiche disposte dal Dl 216/2012 attuativo della direttiva 2010/18/ Ue: in questo caso è stato realizzato un maquillage all'articolo 32 del Dlgs 151/2001 in materia di congedo parentale, attraverso due interventi. Il primo consente la fruizione dei congedi anche a ore a partire dal 1° gennaio 2013, secondo le disposizioni che saranno adottate dai Ccnl, che dovranno individuare le modalità di fruizione e i criteri di calcolo della base oraria. Si tratta dei congedi che spettano a ciascun genitore lavoratore, nei primi otto anni di vita del bambino, fino a un periodo massimo di sei mesi di astensione (continuativo o frazionato). In ogni caso, l'astensione totale di entrambi i genitori non può eccedere i dieci mesi.
Con la seconda modifica, è stato poi precisato che la comunicazione con cui il lavoratore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro sull'intenzione di fruire del periodo di congedo parentale (almeno 15 giorni prima) deve contenere anche l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo. Durante questo periodo, potranno essere anche concordate adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, osservando quanto eventualmente disposto dai Ccnl.



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